La tutela della persona segnalante un potenziale illecito è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla L. 190/2012 che, in particolare, ha statuito tre principi fondamentali: 

  • la tutela dell’anonimato del whistleblower
  • il divieto di discriminazione nei confronti del  whistleblower
  • la sottrazione della segnalazione al diritto di accesso.

La materia è stata successivamente oggetto di razionalizzazione ad opera, dapprima della L. 114/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) e, poi, della L. 179/2017 (“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”) con la finalità, tra le altre, di assicurare una maggiore e più efficace tutela del segnalante. 

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, ha recepito la Direttiva Europea emanata al fine di garantire ai segnalanti una sempre maggiore tutela e protezione da ritorsioni e favorire l’emersione degli illeciti, con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo dello strumento del whistleblowing, sia nel settore pubblico che nel settore privato. 

Allo scopo di effettuare segnalazione di illeciti, in presenza dei presupposti enunciati dal surrichiamato D.lgs. 24/2023, è possibile accedere, a seconda dell’Area Socio Sanitaria interessata dall’eventuale situazione di illegalità oggetto di segnalazione, alla piattaforma informatica dedicata alla ricezione in forma sicura e con le garanzie di tutela dell’identità del segnalante.